In caso di rifiuto indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv. 1 lettera a CPC), pronunciare la comminatoria penale secondo l’art. 292 CP (lettera b), ordinare l’esecuzione coattiva (lettera c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto (lettera d). Queste misure (la cui elencazione è esaustiva) sono intese quali mezzi di coercizione indiretta per ottenere la collaborazione dei terzi renitenti (Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 167 CPC;