Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al RE 1 il 29 ottobre 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 8 novembre 2012 e consegnato alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. Il reclamante, seppure non è parte nella vertenza promossa da CO 2 e CO 3 contro il CO 4, ha poi un sicuro interesse a impugnare la decisione che lo concerne, toccandolo nei suoi diritti, ed è quindi legittimato a ricorrere. 3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.