Così è peraltro stato inteso anche dal reclamante. Si può quindi senz’altro procedere all’esame del gravame. 2. La decisione 26 ottobre 2012, con la quale il Pretore ha inflitto una multa ai sensi dell’art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, è impugnabile giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al RE 1 il 29 ottobre 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 8 novembre 2012 e consegnato alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.