Con la decisione impugnata il Pretore ha “comminato” al RE 1 una multa disciplinare di fr. 1'000.-. Parrebbe quindi che il primo giudice abbia stabilito il pagamento di una multa di fr. 1'000.- in caso di inadempienza delle disposizioni della sentenza medesima, ciò considerato che la comminatoria altro non è che la minaccia di pena prevista dalla legge. Tuttavia, la “comminatoria” in oggetto essendo accompagnata da un termine di 30 giorni per procedere al pagamento dell’importo stabilito, è da ritenere che, a dispetto del termine utilizzato, il Pretore abbia in realtà inteso infliggere la pena comminata dall’art. 167 CPC. Così è peraltro stato inteso anche dal reclamante.