a CPC, prestando al contrario la sua collaborazione nel limite del possibile. Evidenzia inoltre che chi non collabora o commette degli errori per negligenza non è punibile giusta l’art. 167 CPC. Da ultimo, rimprovera al primo giudice di aver applicato la pena massima prevista dal CPC, violando così il principio di proporzionalità. F. Con osservazioni 20 novembre 2012 CO 2 e CO 3 hanno chiesto la conferma della decisione pretorile. Con lettera 26 novembre 2012 il CO 4 ha rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Camera.