{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-93_2013-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113870&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f25701bd8c9cf558e1f292f3230d7b7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.01.2013 13.2012.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sanzione disciplinare. 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Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n3.1 L’art. 160 CPC prevede un obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all’assunzione delle prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenza in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv. 1 lettera a CPC), pronunciare la comminatoria penale secondo l’art. 292 CP (lettera b), ordinare l’esecuzione coattiva (lettera c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto (lettera d). Queste misure (la cui elencazione è esaustiva) sono intese quali mezzi di coercizione indiretta per ottenere la collaborazione dei terzi renitenti (Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 167 CPC; Hasenböhler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 167; Higi, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 167). Il rifiuto indebito di cooperare di una parte non comporta per contro né pene né la coercizione diretta nei confronti della parte medesima, ritenuto comunque che il giudice ha da tenerne conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove (art. 164 CPC).\n4. Nel caso di cui trattasi, il reclamante censura la decisione impugnata, sostenendo che il suo agire non configura un rifiuto di collaborare ai sensi dell’art. 167 lett. a CPC, avendo egli anzi dichiarato la propria disponibilità di principio a fungere da perito nell’ambito del procedimento di cui trattasi.\n4.1 È qui anzitutto da esaminare se il comportamento rimproverato al reclamante, il quale ha distrutto i documenti inviatigli dalla Pretura, sia da considerare quale rifiuto di collaborare ai sensi delle norme sopracitate. Il RE 1 ha dapprima manifestato la sua disponibilità a fungere da perito, indicando un costo massimo della perizia di fr. 3'500.-, segnalando di rimanere in attesa dei quesiti peritali e dell’assegnazione del termine per la consegna del referto (lettera 24 luglio 2012). In seguito, con ordinanza 11 settembre 2012, il Pretore gli ha notificato i quesiti, indicandogli però di attendere prima di procedere, essendo ancora in attesa del versamento dell’anticipo delle spese peritali. Con scritto 17 settembre 2012 il RE 1 ha poi rilevato che le domande formulate esulavano dal contesto della sua specializzazione professionale di neuropsicologo, rientrando invece nel settore di competenza di uno psicologo o di uno psichiatra dell’età infantile, dichiarandosi comunque disposto, se richiesto, a procedere ad una valutazione delle capacità cognitive del bambino. Fin qui egli ha quindi fatto quanto ci si poteva ragionevolmente attendere da un professionista richiesto di prestare la sua consulenza, tanto che nulla gli è stato rimproverato, né poteva esserlo.\n4.2 Il fatto che il Pretore ha considerato meritevole di sanzione è la distruzione a opera del reclamante della documentazione inviatagli in vista dell’allestimento della perizia, distruzione avvenuta dopo che egli aveva constatato e comunicato al primo giudice che il tema della perizia esulava dalle sue competenze specialistiche. Ciò non costituisce tuttavia un rifiuto di prestare la propria collaborazione, bensì un errore commesso per negligenza nell’ambito di questa collaborazione. Certo, trattasi di un fatto deprecabile, ma va considerato che, se è vero che lo scritto con il quale gli atti sono stati trasmessi al perito non indicava che si trattava di copie, e neanche menzionava che potevano essere distrutte, neppure rendeva attento che si trattava degli atti originali, né che i medesimi dovevano essere restituiti. Se per la Pretura era pacifico che si trattava degli atti originali dell’incarto, ciò non doveva necessariamente apparire evidente al perito, il quale poteva anche ritenere che si trattasse di documenti allestiti per lui nell’ottica del mandato quale perito.\nTenuto conto che il sistema sanzionatorio dell’art. 167 CPC è inteso principalmente quale mezzo di pressione per indurre i terzi a collaborare (vedi sopra, consid. 3.1), tale norma non appare applicabile alla fattispecie concreta, ove si è in presenza di un errore che, per quanto deprecabile sia, non può essere assimilato al rifiuto di collaborare.\n5. Per quanto concerne il dispositivo n. 2 della decisione impugnata, concernente l’avvio di una procedura di reclamo e l’imposizione di sanzioni amministrative da parte degli organi preposti dell’O__________, a ragione il reclamante osserva che spetta semmai a quest’ultima autorità, e non al Pretore, valutare se l’agire del reclamante sia gravemente lesivo di obblighi assolutamente elementari oppure se egli abbia provveduto alla distruzione dei documenti in ottemperanza alle direttive interne dell’O__________ relativamente al trattamento di documentazione con dati sensibili e, se del caso adottare sanzioni amministrative. Salva ovviamente la facoltà del Pretore di fare le segnalazioni che ritiene opportune. La questione non necessita dunque di essere ulteriormente approfondita."}