{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-93_2013-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113870&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f25701bd8c9cf558e1f292f3230d7b7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.01.2013 13.2012.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sanzione disciplinare. 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Con azione 28 ottobre 2011 CO 2, agente per sé e per il figlio minorenne CO 3, ha chiesto la condanna del CO 4 al pagamento di almeno fr. 9'735.- e interessi, oltre a fr. 7'680.60 per spese preprocessuali e fr. 7'680.60 per spese e ripetibili, invocando d’un lato la responsabilità civile dell’ente pubblico quale proprietario della strada sulla quale CO 3 si è infortunato in data 17 agosto 2010, dall’altro le norme sulla responsabilità per atto illecito.\nIn data 16 gennaio 2012 la parte convenuta ha inoltrato le proprie osservazioni opponendosi alla pretesa attorea.\nB. In occasione del dibattimento 12 marzo 2012 le parti hanno ribadito in sostanza le rispettive tesi di fatto e di diritto e confermato le proprie richieste, notificando i relativi mezzi di prova, che sono in parte stati assunti.\nC. Con raccomandata 13 luglio 2012 il Pretore ha trasmesso gli atti e i documenti di causa al RE 1 al fine di verificare la sua disponibilità a fare una perizia orale e, in caso affermativo, ad allestire il preventivo dei relativi costi.\nPreso atto del consenso di principio espresso dallo stesso, il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per presentare i quesiti peritali. Le parti hanno fatto pervenire i quesiti in data 6 settembre 2012, e il primo giudice, ammessili con ordinanza 11 settembre 2012, li ha trasmessi al perito.\nCon lettera 17 settembre 2012 il RE 1 ha rilevato che le domande peritali sottopostegli esulano dalla sua specializzazione professionale quale neuropsicologo, ritenuto che gli aspetti da esaminare richiedono la valutazione da parte di uno psicologo o psichiatra dell’età infantile.\nCon e-mail 25 ottobre 2012 la Pretura di __________ ha chiesto al\nRE 1 di ritornare i documenti di causa. Con risposta di medesima data egli ha comunicato di aver provveduto alcune settimane prima alla distruzione delle copie ricevute, non immaginando di doverle restituire.\nD. Con ordinanza 26 ottobre 2012 il Pretore, ritenuto il comportamento del RE 1 inaccettabile e soggetto a sanzione, lo stesso avendo distrutto degli atti originali, gli ha “comminato” (sic!) una multa disciplinare di fr. 1'000.- e ha sollecitato gli organi preposti dall’O__________ ad avviare una procedura di reclamo nei confronti del proprio dipendente e ad adottare sanzioni amministrative per il suo agire, gravemente lesivo di obblighi assolutamente elementari e dei diritti delle parti in causa.\nE. Con reclamo 8 novembre 2012 il RE 1 si aggrava contro la decisione 26 ottobre 2012, chiedendone in via principale l’annullamento e, in via subordinata, la sua riforma nel senso di una riduzione della multa disciplinare a fr. 100.-. Il reclamante contesta anzitutto che i documenti trasmessi dalla Pretura fossero originali, rilevando poi che il Pretore non aveva indicato alcun obbligo di conservare e restituire la documentazione al termine dell’allestimento della perizia sicché egli aveva provveduto alla distruzione della medesima in ottemperanza alle direttive interne dell’O__________ relative al trattamento di documentazione con dati sensibili. Osserva in seguito di non essersi rifiutato di collaborare ai sensi dell’art. 167 lett. a CPC, prestando al contrario la sua collaborazione nel limite del possibile. Evidenzia inoltre che chi non collabora o commette degli errori per negligenza non è punibile giusta l’art. 167 CPC. Da ultimo, rimprovera al primo giudice di aver applicato la pena massima prevista dal CPC, violando così il principio di proporzionalità.\nF. Con osservazioni 20 novembre 2012 CO 2 e CO 3 hanno chiesto la conferma della decisione pretorile.\nCon lettera 26 novembre 2012 il CO 4 ha rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Camera.\nCon osservazioni 27 novembre 2012 il Pretore ha rilevato che i documenti trasmessi al reclamante erano gli originali, allegando una dichiarazione della funzionaria amministrativa a comprova di tale circostanza. Il primo giudice ha poi osservato che l’agire del medico ha generato costi aggiuntivi alle parti e alla giustizia e che i fr. 1'000.- di multa sono in linea con lo stipendio di quest’ultimo e permetteranno di fissare al minimo le spese processuali.\nconsiderato\nin diritto: 1. Con la decisione impugnata il Pretore ha “comminato” al RE 1 una multa disciplinare di fr. 1'000.-. Parrebbe quindi che il primo giudice abbia stabilito il pagamento di una multa di fr. 1'000.- in caso di inadempienza delle disposizioni della sentenza medesima, ciò considerato che la comminatoria altro non è che la minaccia di pena prevista dalla legge. Tuttavia, la “comminatoria” in oggetto essendo accompagnata da un termine di 30 giorni per procedere al pagamento dell’importo stabilito, è da ritenere che, a dispetto del termine utilizzato, il Pretore abbia in realtà inteso infliggere la pena comminata dall’art. 167 CPC. Così è peraltro stato inteso anche dal reclamante. Si può quindi senz’altro procedere all’esame del gravame.\n2. La decisione 26 ottobre 2012, con la quale il Pretore ha inflitto una multa ai sensi dell’art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, è impugnabile giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello."}