10'000.-, nel caso concreto le stesse vanno stabilite in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente; che avendo la controparte e gli intervenuti in lite inoltrato osservazioni, vengono loro assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007); Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 21 settembre 2012 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare altresì alla controparte CO 1 e agli intervenuti in lite arch. PI 2 e PI 1 fr.