che, avendo la parte istante chiesto l’assunzione di una perizia a futura memoria, la decisione di chiedere alla medesima l’anticipo delle spese per il completamento della perizia, considerando la prova nel suo complesso invece che nell’ottica di singoli atti susseguentisi, non costituisce un’applicazione errata del diritto; che di conseguenza il reclamo andrebbe comunque respinto; che le spese processuali per la presente procedura, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv.