che giusta l’art. 147 CPC-TI ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese degli atti che compie e che chiede, e anticiparle quando l’anticipazione è posta a suo carico dal codice o le è chiesta dal giudice; che, avendo la parte istante chiesto l’assunzione di una perizia a futura memoria, la decisione di chiedere alla medesima l’anticipo delle spese per il completamento della perizia, considerando la prova nel suo complesso invece che nell’ottica di singoli atti susseguentisi, non costituisce un’applicazione errata del diritto; che di conseguenza il reclamo andrebbe comunque respinto;