che, in effetti, qualora egli omettesse di versare l’anticipo delle spese, non gliene deriverebbe discapito alcuno, considerato che in siffatta evenienza non si procederebbe al completamento della perizia, fatto salvo il caso in cui controparte sia disposta ad anticiparne i costi; che, comunque sia, anche nel merito la decisione meriterebbe tutela; che giusta l’art. 147 CPC-TI ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese degli atti che compie e che chiede, e anticiparle quando l’anticipazione è posta a suo carico dal codice o le è chiesta dal giudice;