che il reclamo è inammissibile già per il fatto che il reclamante non ha alcun interesse a impugnare la decisione in oggetto, la stessa non avendo alcuna conseguenza sulla sua posizione processuale; che, in effetti, qualora egli omettesse di versare l’anticipo delle spese, non gliene deriverebbe discapito alcuno, considerato che in siffatta evenienza non si procederebbe al completamento della perizia, fatto salvo il caso in cui controparte sia disposta ad anticiparne i costi; che, comunque sia, anche nel merito la decisione meriterebbe tutela;