a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che nel caso concreto il Pretore ha posto l’anticipo delle spese a carico dell’istante, ciò considerato che la prova a futura memoria è stata da lui richiesta e quindi ammessa nel suo interesse; che il reclamante censura la decisione impugnata rilevando come CO 1 e PI 1 non abbiano chiesto che le spese siano messe a carico dell’istante, ragione per cui la decisione andrebbe “ultra petita” o sarebbe comunque stata emanata senza che l’istante potesse esprimersi, evidenziando poi che le istanze di delucidazione e/o completazione sarebbero state presentate nell’esclusivo interesse degli intervenuti in lite;