che l’art. 103 CPC dispone che le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo, da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC); che, pertanto, essendo la decisione di cui trattasi stata notificata il 19 settembre 2012, il reclamo 21 settembre 2012 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile; che, per l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.