2.3.2); che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero; che la richiesta di anticipo delle spese, fondata nel caso concreto sull’art. 147 CPC-TI, è regolata, nel codice di diritto processuale civile svizzero, dall’art. 98 CPC, in applicazione del quale il giudice può esigere che l’istante anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili;