che con osservazioni 12 novembre 2012 l’intervenuta in lite PI 1 ha considerato corretta la decisione di porre i costi a carico della parte che ha chiesto la prova a futura memoria; che con osservazioni 13 novembre 2012 l’intervenuto in lite PI 2 ha evidenziato di aver versato in data 11 settembre 2012 fr. 594.- a titolo di spese peritali per i tre quesiti posti, ragione per cui ritiene che anche la convenuta CO 1 e l’intervenuta in lite PI 1 debbano pagare le spese peritali aggiuntive da loro causate onde evitare una disparità di trattamento procedurale; che, il 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);