che con lettera 21 settembre 2012 l’istante ha chiesto al Pretore di modificare il dispositivo n. 2 della summenzionata decisione, nel senso di porre i costi dei quesiti peritali di delucidazione e completamento a carico di chi li ha formulati, osservando che se il primo giudice avesse mantenuto la propria decisione, egli si sarebbe rifiutato di anticipare i costi, rinunciando alla delucidazione; che in data 24 settembre 2012 il Pretore ha trasmesso l’atto di parte istante al Tribunale d’appello, lo stesso essendo da considerare quale reclamo sull’anticipo delle spese peritali; che con scritto 29 ottobre 2012 CO 1 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni;