{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-86_2012-11-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113873&nX40_KEY=4711113&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "663db0a7b766e3f61887d5e1e8790822"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["13.2012.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.11.2012 13.2012.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese peritali. 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Interesse degno di protezione a impugnare la richiesta di anticipo delle spese\n\n\nche il reclamante censura la decisione impugnata rilevando come CO 1 e PI 1 non abbiano chiesto che le spese siano messe a carico dell’istante, ragione per cui la decisione andrebbe “ultra petita” o sarebbe comunque stata emanata senza che l’istante potesse esprimersi, evidenziando poi che le istanze di delucidazione e/o completazione sarebbero state presentate nell’esclusivo interesse degli intervenuti in lite;\nche il reclamo è inammissibile già per il fatto che il reclamante non ha alcun interesse a impugnare la decisione in oggetto, la stessa non avendo alcuna conseguenza sulla sua posizione processuale;\nche, in effetti, qualora egli omettesse di versare l’anticipo delle spese, non gliene deriverebbe discapito alcuno, considerato che in siffatta evenienza non si procederebbe al completamento della perizia, fatto salvo il caso in cui controparte sia disposta ad anticiparne i costi;\nche, comunque sia, anche nel merito la decisione meriterebbe tutela;\nche giusta l’art. 147 CPC-TI ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese degli atti che compie e che chiede, e anticiparle quando l’anticipazione è posta a suo carico dal codice o le è chiesta dal giudice;\nche, avendo la parte istante chiesto l’assunzione di una perizia a futura memoria, la decisione di chiedere alla medesima l’anticipo delle spese per il completamento della perizia, considerando la prova nel suo complesso invece che nell’ottica di singoli atti susseguentisi, non costituisce un’applicazione errata del diritto;\nche di conseguenza il reclamo andrebbe comunque respinto;\nche le spese processuali per la presente procedura, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto le stesse vanno stabilite in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;\nche avendo la controparte e gli intervenuti in lite inoltrato osservazioni, vengono loro assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007);\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 21 settembre 2012 di RE 1 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare altresì alla controparte CO 1 e agli intervenuti in lite arch. PI 2 e PI 1 fr. 200.- ciascuno a titolo di ripetibili.\n3. Notificazione (unitamente alle osservazioni alle altre parti):\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso."}