{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-86_2012-11-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113873&nX40_KEY=4921767&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "663db0a7b766e3f61887d5e1e8790822"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.11.2012 13.2012.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese peritali. 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DI.2010.305 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza di prova a futura memoria 24/28 dicembre 2010 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\nIntervenuti in lite: PI 2 patr. dall’ __________\nPI 1 patr. dall’ __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 21 settembre 2012 contro la decisione 19 settembre 2012 con cui il Pretore ha ammesso tutti i quesiti peritali presentati dalla convenuta CO 1 e dall’intervenuta in lite __________, ponendo a carico dell’istante RE 1 l’anticipo dei relativi costi (dispositivo n. 2);\nritenuto\nin fatto e diritto: che con istanza di assunzione di prova peritale a futura memoria 24 dicembre 2010 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1, responsabile di opere di impermeabilizzazione sul fondo n. __________ RFD di __________ di sua proprietà, chiedendo che il perito confermi l’esistenza di infiltrazioni d’acqua e dica quali interventi sono necessari per porvi rimedio;\nche, su richiesta delle parti, la procedura è stata sospesa in sede d’udienza 13 gennaio 2011 per dar modo alla convenuta di studiare un piano d’intervento entro fine febbraio 2011, ed è poi stata riattivata con ordinanza 22 giugno 2011;\nche all’udienza 11 luglio 2011 la parte istante ha confermato la propria domanda, a cui la convenuta non si è opposta, osservando di aver provveduto alle riparazioni di propria competenza e segnalando che le ulteriori infiltrazioni d’acqua erano da ricondurre a lavori eseguiti da altra impresa;\nche con atto 11 giugno 2012 RE 1 ha denunciato la lite all’arch. PI 2 e alla PI 1, i quali sono intervenuti in lite con atto 26 giugno, rispettivamente 2 luglio 2012;\nche in data 6 luglio 2012 il perito ha trasmesso il referto peritale;\nche con istanza 30 luglio 2012 l’intervenuta in lite PI 1 ha chiesto la delucidazione e il completamento scritto della perizia, e altrettanto ha fatto la convenuta CO 1 con istanza 31 luglio 2012;\nche con decisione 19 settembre 2012 il Pretore ha ammesso l’istanza e i relativi quesiti presentati da CO 1 e PI 1, ponendo a carico dell’istante RE 1 l’anticipo dei relativi costi (dispositivo n. 2);\nche con lettera 21 settembre 2012 l’istante ha chiesto al Pretore di modificare il dispositivo n. 2 della summenzionata decisione, nel senso di porre i costi dei quesiti peritali di delucidazione e completamento a carico di chi li ha formulati, osservando che se il primo giudice avesse mantenuto la propria decisione, egli si sarebbe rifiutato di anticipare i costi, rinunciando alla delucidazione;\nche in data 24 settembre 2012 il Pretore ha trasmesso l’atto di parte istante al Tribunale d’appello, lo stesso essendo da considerare quale reclamo sull’anticipo delle spese peritali;\nche con scritto 29 ottobre 2012 CO 1 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni;\nche con osservazioni 12 novembre 2012 l’intervenuta in lite PI 1 ha considerato corretta la decisione di porre i costi a carico della parte che ha chiesto la prova a futura memoria;\nche con osservazioni 13 novembre 2012 l’intervenuto in lite PI 2 ha evidenziato di aver versato in data 11 settembre 2012 fr. 594.- a titolo di spese peritali per i tre quesiti posti, ragione per cui ritiene che anche la convenuta CO 1 e l’intervenuta in lite PI 1 debbano pagare le spese peritali aggiuntive da loro causate onde evitare una disparità di trattamento procedurale;\nche, il 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento essendo stato avviato 28 dicembre 2010, allo stesso continua ad essere applicabile il CPC-TI;\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);\nche ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero;\nche la richiesta di anticipo delle spese, fondata nel caso concreto sull’art. 147 CPC-TI, è regolata, nel codice di diritto processuale civile svizzero, dall’art. 98 CPC, in applicazione del quale il giudice può esigere che l’istante anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili;\nche l’art. 103 CPC dispone che le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo, da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC);\nche, pertanto, essendo la decisione di cui trattasi stata notificata il 19 settembre 2012, il reclamo 21 settembre 2012 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;"}