che, sempre in applicazione della medesima norma, torna poi applicabile anche il Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), il cui art. 7 prevede la parificazione dei cittadini dei due Stati per la comparsa in giudizio, sicché per poter comparire in giudizio, i cittadini dei due Stati non sono tenuti che a quelle cauzioni e formalità che sono prescritte per i nazionali medesimi; che per quanto sopra esposto, il reclamo, manifestamente infondato, deve essere respinto;