a CPC per il solo fatto che egli è residente all’estero, e più precisamente in Italia (reclamo, pag. 3); che l’art. 2 CPC dispone esplicitamente che sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato; che, in virtù della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12), l’attore gode del beneficio previsto all’art. 17, secondo il quale non è possibile imporre una cauzione ai cittadini di uno degli Stati contraenti, aventi domicilio in uno di questi Stati - tra cui per l’appunto l’Italia - per il fatto della mancanza di domicilio o di residenza nel paese;