1'082.50 a titolo di indennizzo per il mancato rispetto del termine di preavviso della disdetta del contratto di lavoro; che con decisione 25 settembre 2012 il Giudice di Pace ha respinto la domanda di versamento della cauzione osservando che l’attore è rappresentato dal sindacato RA 1, il quale in questa funzione si assume gli oneri derivanti dalla rappresentanza; che con reclamo 2 ottobre 2012 la convenuta si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e postulando il versamento da parte di CO 1, residente in Italia, dell’importo di fr. 726.- a titolo di cauzione per le probabili spese ripetibili; che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;