250.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007). La presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 20 settembre 2012 di RE 1 è inammissibile. 2. La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto. 3. Le spese processuali di fr. 250.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere altresì a CO 1 fr.