Nel caso in rassegna la reclamante individua il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile nel fatto che se essa rifiutasse di sottoporsi alla prova peritale, “il giudice attribuirebbe molto probabilmente l’autorità parentale anche al padre, nonostante la ferma opposizione da parte della madre” (reclamo, pag. 3 e 9). L’affermazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause.