Con reclamo 20 settembre 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione chiedendone in via principale la riforma nel senso di annullare i dispositivi n. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata e rinviare la causa al Pretore, mentre in via subordinata domanda l’esperimento di una perizia sulla capacità genitoriale di CO 1. D. Con osservazioni 19 ottobre 2012 l’attore ha postulato la reiezione del reclamo, osservando che il gravame è ad ogni modo irricevibile, non essendo stato dimostrato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. considerato in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).