{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-83_2012-11-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113046&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5a645858693437e03bf087939ea4208b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.11.2012 13.2012.83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione ordinatoria processuale. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:05", "Checksum": "b22c7a89424dc36deca7f0e057befa5b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.11.2012 13.2012.83\nRegesto:\nDecisione ordinatoria processuale. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile\n\n\n3.3. Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.\n3.4 Nel caso in rassegna la reclamante individua il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile nel fatto che se essa rifiutasse di sottoporsi alla prova peritale, “il giudice attribuirebbe molto probabilmente l’autorità parentale anche al padre, nonostante la ferma opposizione da parte della madre” (reclamo, pag. 3 e 9). L’affermazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa attribuire l’autorità parentale a entrambi i genitori oppure soltanto al padre, per il solo fatto che la madre deve sottoporsi a una perizia giudiziaria, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti, una sentenza finale di attribuzione dell’autorità parentale alla madre potrebbe riparare tale pregiudizio, soluzione che la reclamante ad ogni modo non esclude, avendo fatto uso dell’espressione “molto probabilmente”, ciò che evidenzia che la decisione del Pretore in merito non è ancora stata presa e che a questo stadio della procedura non è quindi dato alcun pregiudizio. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame su questo punto dev’essere dichiarato inammissibile.\n3.5 La reclamante evidenzia poi che le deve essere garantita la possibilità di contestare il suo obbligo di sottoporsi alla perizia (reclamo, pag. 3). Con questa affermazione generica, essa non spiega però minimamente in cosa consisterebbe il danno subito, ragione per cui il reclamo su questo punto sarebbe inammissibile già soltanto per questo motivo. Nella misura in cui lo stesso dovesse consistere nel fatto di doversi sottoporre a una valutazione specialistica (reclamo pag. 9), si rileva che ciò non arreca alcun “danno non altrimenti riparabile”, nemmeno se l’esecuzione del referto richiede qualche giorno di degenza in un istituto (RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3b con rinvii; I CCA del 7 dicembre 2009, inc. 11.2009.187 e I CCA del 10 gennaio 2011, inc. 11.2011.1), ragione per cui nel caso in esame non può essere ritenuto dato un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.\n3.6 Alla luce di quanto sopra esposto, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore. Giova ad ogni modo ricordare alla reclamante che nell’ambito della procedura di divorzio vige il principio inquisitorio illimitato, ragione per cui il Pretore poteva ordinare d’ufficio una perizia giudiziaria sulle capacità genitoriali dei coniugi per formare il proprio convincimento. Ciò non lede il diritto alla personalità dell’interessata. Sta al giudice di prime cure stabilire quali prove ritiene necessarie per la decisione, questa Camera non potendo sostituire il proprio apprezzamento. Comunque sia, la decisione del primo giudice di verificare dapprima se la madre, che rivendica l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale, sia anche in grado di esercitare tale autorità, e di chinarsi solo in seguito sulla questione a sapere se sussistano le condizioni per fissare l’autorità parentale congiunta, coinvolgendo il padre, non è certo contraria al diritto, né rileva da un apprezzamento manifestamente errato dei fatti.\n4. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.\nGiusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente."}