{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-83_2012-11-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113046&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5a645858693437e03bf087939ea4208b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.11.2012 13.2012.83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione ordinatoria processuale. 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OA.2010.746 (causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con petizione 19 ottobre 2010 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 20 settembre 2012 della convenuta contro i dispositivi n. 6 e 7 dell’ordinanza 7 settembre 2012 con cui il Pretore ha ordinato d’ufficio una perizia giudiziaria;\nritenuto\nin fatto: A. In sede di udienza 19 ottobre 2010, nell’ambito del procedimento di tutela dell’unione coniugale (inc. DI.2010.252), CO 1 e RE 1 hanno indicato di aver maturato la ferma intenzione di divorziare, motivo per cui hanno chiesto di procedere alla verbalizzazione della loro istanza di divorzio (inc. OA.2010.746). Le parti si sono date atto che vi è accordo sul principio del divorzio e sulla divisione a metà della prestazione d’uscita LPP, mentre vi è disaccordo sull’affidamento della figlia __________ alla madre per cura ed educazione, sul diritto alle relazioni personali con il padre, sull’autorità parentale, sul contributo alimentare per la figlia e della moglie, sulla liquidazione del regime, nonché sulle spese giudiziarie.\nB. Nell’ambito della summenzionata procedura di divorzio, con ordinanza 7 settembre 2012 il Pretore ha ordinato d’ufficio l’allestimento di una perizia giudiziaria, volta a rispondere ai seguenti quesiti (considerando n. 6):\n- “esperiti tutti i colloqui e gli approfondimenti necessari, dica il perito se RE 1 risulta essere in grado di esercitare da sola l’autorità parentale sulla figlia __________ (19.3.2004). Dica segnatamente se l’interessata è in grado di decidere autonomamente su tutte le questioni importanti che riguardano la crescita e il suo sviluppo di quest’ultima (scolarizzazione, cure mediche, cure dentistiche, attività scolastiche ed extrascolastiche, ecc.);\n- nella negativa, dica il perito quali misure di accompagnamento sono necessarie;\n- dica il perito se sussistono le condizioni per un’autorità parentale congiunta, coinvolgendo il padre”.\nIl Pretore ha di conseguenza assegnato alle parti e alla curatrice un termine di 15 giorni per proporre eventuali ulteriori quesiti da sottoporre al perito (considerando n. 7).\nC. Con reclamo 20 settembre 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione chiedendone in via principale la riforma nel senso di annullare i dispositivi n. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata e rinviare la causa al Pretore, mentre in via subordinata domanda l’esperimento di una perizia sulla capacità genitoriale di CO 1.\nD. Con osservazioni 19 ottobre 2012 l’attore ha postulato la reiezione del reclamo, osservando che il gravame è ad ogni modo irricevibile, non essendo stato dimostrato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.\nconsiderato\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione di divorzio essendo stata avviata con petizione 19 ottobre 2010, al procedimento in esame continua ad essere applicabile il CPC-TI.\nL’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.\n2. L’ordinanza 7 settembre 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 10 settembre 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 20 settembre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).\n3.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun quesito peritale rifiutato dal Pretore."}