100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 350.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 7 settembre 2012 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 350.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. 3. Notificazione: