Infatti, mediante l’istituto dell’apprezzamento anticipato delle prove, il giudice può rinunciare ad assumere mezzi di prova che appaiono sin dall’inizio manifestamente inadatti ad apportare la prova, ininfluenti trattandosi di provare un fatto senza rilevanza, proceduralmente inammissibili oppure inutili, stante l’evidenza di una certa fattispecie oppure successivamente divenuti superflui, poiché l’assunzione di altri mezzi di prova ha già permesso – a suo giudizio e convincimento – di comprovare quella precisa fattispecie. L’istanza di appello non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del primo giudice, il quale dovrà motivare il suo giudizio con la sentenza di merito