Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per la prova testimoniale rifiutata dal Pretore. Al proposito si osserva che in realtà il primo giudice ha respinto l’audizione testimoniale soltanto nei considerandi, reputandola ininfluente ai fini di causa. Egli non ha però disposto in merito nel dispositivo, ragione per cui la questione non sarebbe ancora matura per il giudizio.