{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-73_2012-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113044&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1628ff890d5f654a17051e688faeb541"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.09.2012 13.2012.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordinanza sulle prove. 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Con petizione 12 luglio 2011 RE 1 ha convenuto in giudizio l’avv. CO 1 chiedendone la condanna alla restituzione dell’importo di fr. 31'346.35 oltre interessi sulla base di un contratto di mandato relativo a prestazioni legali concernenti la pratica di frazionamento della part. n. __________ RFD di __________.\nCon risposta 18 novembre 2011 il convenuto ha chiesto in via provvisionale che l’attore sia costretto a versare una cauzione di fr. 3'000.- e nel merito che la petizione sia integralmente respinta.\nCon osservazioni 5 dicembre 2011 l’attore si è opposto alla domanda di prestazione di cauzione, la quale è stata poi respinta dal Pretore con decisione 19 dicembre 2011.\nIn replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive ed opposte domande di causa.\nB. Al dibattimento 27 agosto 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande ed allegazioni e hanno notificato i relativi mezzi di prova. La parte attrice ha chiesto l’audizione testimoniale di __________, __________, __________, __________, nonché della signora __________ e del signor __________, mentre il convenuto ha domandato l’audizione testimoniale di __________, __________ e del signor __________.\nC. Con ordinanza sulle prove 29 agosto 2012 il Pretore ha, tra l’altro, ammesso l’audizione dei testi __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ e ha convocato le parti all’udienza del 12 novembre 2012.\nD. Con reclamo 7 settembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso che, oltre ai testi ammessi dal Pretore, sia ammessa anche l’audizione di __________.\nconsiderato\nin diritto: 1. L’ordinanza sulle prove 29 agosto 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte attrice il 30 agosto 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 7 settembre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).\n2.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per la prova testimoniale rifiutata dal Pretore. Al proposito si osserva che in realtà il primo giudice ha respinto l’audizione testimoniale soltanto nei considerandi, reputandola ininfluente ai fini di causa. Egli non ha però disposto in merito nel dispositivo, ragione per cui la questione non sarebbe ancora matura per il giudizio. Ritenuto però che il rifiuto del Pretore appare chiaro nei considerandi e che la parte attrice ha percepito e inteso la negazione come definitiva (reclamo, pag. 7), la problematica non va ulteriormente approfondita e il reclamo contro la decisione di reiezione della suddetta prova testimoniale può essere evaso.\n2.2 In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.\n2.2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2)."}