che giusta l’art. 48 lett. b cifra 1 e 2 LOG l’autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello; che nel caso concreto, trattandosi di una azione creditoria in relazione ad un contratto di gestione patrimoniale è data la competenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, alla quale deve essere trasmesso il gravame, la terza Camera civile non essendo competente a occuparsene; che, visto quanto precede, il reclamo è trasmesso per competenza alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello; Per i quali motivi, richiamati gli art. 47 e segg.