che con sentenza 8 dicembre 2011 la prima Corte di diritto civile, richiamata la recente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2), ha accolto il ricorso, annullato la decisione 22 giugno 2011 e rinviato la causa all’autorità inferiore affinché decida in applicazione del nuovo CPC svizzero; che secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di un perito giudiziario, il quale rientra nella definizione di “persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg.