che con sentenza 22 giugno 2011 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il reclamo, applicando il vecchio diritto procedurale ticinese giusta l’art. 404 CPC alla procedura di reclamo e di riflesso i combinati art. 248 cpv. 2 e 30 cpv. 3 CPC-TI alla decisione pretorile sulla domanda di ricusa;