che con reclamo 6 giugno 2011 la parte convenuta ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, nel senso di accogliere l’istanza di ricusa 8 febbraio 2011, annullare la nomina del perito giudiziario e ritornare l’incarto al Pretore affinché proceda alla nomina di un nuovo perito che disponga della necessaria indipendenza e imparzialità, oltre che delle debite conoscenze ed esperienze specialistiche in materia di gestione patrimoniale;