che con decisione 24 maggio 2011 il Pretore di Lugano ha respinto la domanda di ricusa del perito G__________ , non intravvedendo elementi oggettivamente idonei a far nascere l’apparenza di un rischio d’imparzialità, ritenendo le argomentazioni della convenuta aprioristiche e contrarie alla realtà delle cose e rimproverandole di non aver chiesto alla Pretura informazioni sulle capacità del perito prima di esprimere considerazioni negative;