{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-6_2012-02-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110436&nX40_KEY=4921787&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2c3cd45f01bcd86a749db3accbb8e36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.02.2012 13.2012.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusa del perito giudiziario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:35", "Checksum": "f2a2d22e74691c155487f0192ece7b26", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.02.2012 13.2012.6\nRegesto:\nReclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusa del perito giudiziario\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.447 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 luglio 2007 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente la condanna della parte convenuta al pagamento di fr. 1'650'000.- oltre interessi ed accessori;\ndomanda alla quale la convenuta si è opposta, chiedendone la reiezione;\ne ora sul reclamo 6 giugno 2011 della convenuta contro la decisione 24 maggio 2011, con la quale il Pretore ha respinto la domanda di ricusa del perito giudiziario G__________ ;\nconsiderato\nin fatto e in diritto: che con petizione 10 luglio 2007 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al versamento di fr. 1'650'000.- oltre interessi ed accessori in relazione a un contratto di gestione patrimoniale;\nche con risposta 30 ottobre 2007 la convenuta si è opposta alla domanda, chiedendone la reiezione;\nche all’udienza preliminare 10 marzo 2008 le parti hanno chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria volta alla determinazione della natura e correttezza della gestione patrimoniale intrapresa dalla convenuta e del danno patito dall’attore, prova ammessa con ordinanza 27 marzo 2008;\nche con decisione 20 gennaio 2011 il Pretore ha nominato quale perito giudiziario G__________ ;\nche con scritto 8 febbraio 2011 la convenuta ha ricusato il perito G__________ , sostenendo che sussisterebbero diversi legami tra lo stesso e il perito di parte attrice, signor M__________, tali da escluderne la necessaria indipendenza e imparzialità, e argomentando di non ritenerlo idoneo in assenza delle debite conoscenze ed esperienze specialistiche nel campo della gestione patrimoniale;\nche con osservazioni 16 febbraio 2011 l’attore ha rilevato di non condividere l’opinione di controparte, rimettendosi tuttavia al prudente giudizio del Pretore;\nche con decisione 24 maggio 2011 il Pretore di Lugano ha respinto la domanda di ricusa del perito G__________ , non intravvedendo elementi oggettivamente idonei a far nascere l’apparenza di un rischio d’imparzialità, ritenendo le argomentazioni della convenuta aprioristiche e contrarie alla realtà delle cose e rimproverandole di non aver chiesto alla Pretura informazioni sulle capacità del perito prima di esprimere considerazioni negative;\nche con reclamo 6 giugno 2011 la parte convenuta ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, nel senso di accogliere l’istanza di ricusa 8 febbraio 2011, annullare la nomina del perito giudiziario e ritornare l’incarto al Pretore affinché proceda alla nomina di un nuovo perito che disponga della necessaria indipendenza e imparzialità, oltre che delle debite conoscenze ed esperienze specialistiche in materia di gestione patrimoniale;\nche con sentenza 22 giugno 2011 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il reclamo, applicando il vecchio diritto procedurale ticinese giusta l’art. 404 CPC alla procedura di reclamo e di riflesso i combinati art. 248 cpv. 2 e 30 cpv. 3 CPC-TI alla decisione pretorile sulla domanda di ricusa;\nche con ricorso in materia civile 5 settembre 2011 al Tribunale federale, la convenuta ha postulato in via principale l’annullamento della decisione 22 giugno 2011 e il rinvio dell’incarto alla terza Camera civile del Tribunale d’appello per nuovo giudizio, mentre ha domandato in via subordinata l’accoglimento della domanda di ricusa e la trasmissione dell’incarto al Pretore per la nomina di un nuovo perito;\nche con sentenza 8 dicembre 2011 la prima Corte di diritto civile, richiamata la recente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2), ha accolto il ricorso, annullato la decisione 22 giugno 2011 e rinviato la causa all’autorità inferiore affinché decida in applicazione del nuovo CPC svizzero;\nche secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di un perito giudiziario, il quale rientra nella definizione di “persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC (cfr. art. 183 cpv. 2 CPC; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 47, pag. 75; Diggelmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 47; Wullschleger, in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 1 ad art. 47; Kiener, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 47; Livschitz, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 47; Weber, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 10, 13 e 14 ad art. 47), è impugnabile mediante reclamo;\nche giusta l’art. 48 lett. b cifra 1 e 2 LOG l’autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto, trattandosi di una azione creditoria in relazione ad un contratto di gestione patrimoniale è data la competenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, alla quale deve essere trasmesso il gravame, la terza Camera civile non essendo competente a occuparsene;\nche, visto quanto precede, il reclamo è trasmesso per competenza alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello;\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 47 e segg. CPC e l’art. 48 LOG,\npronuncia: 1. Il reclamo 6 giugno 2011 di RE 1 è trasmesso per competenza alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello.\n2. Intimazione:\n|\n|\n- -\n|"}