che, di conseguenza, legittimato a ricorrere contro la decisione di diniego dell’assistenza giudiziaria è unicamente la parte (Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit. n. 2 ad art 121 CPC; Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010; n. 1 ad art. 121 CPC); che, pertanto, alla reclamante facendo difetto la legittimazione a ricorrere, il reclamo è inammissibile; che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;