{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-69_2012-09-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113043&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5bcfd7fec9b4b97cacc571b1a87dcb9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.09.2012 13.2012.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gratuito patrocinio. 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SO.2012.1852) promossa nei suoi confronti da\n|\n|\nCO 1\n|\nletti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;\nritenuto\nin fatto: che, con istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 26 aprile 2012, CO 1 ha chiesto l’autorizzazione a vivere separato dalla moglie, l’attribuzione a sé dei figli M__________ e A__________, la regolamentazione del diritto di visita, la nomina di un curatore educativo per monitorare l’esercizio del diritto di visita e la fissazione di un contributo alimentare per la moglie;\nche all’udienza 21 giugno 2012 RE 1, allora patrocinata dall’avv. __________, ha postulato la reiezione dell’istanza, chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, domanda poi ritirata in occasione della medesima udienza ritenuto che il marito è stato astretto a versare alla moglie, entro 10 giorni, una provisio ad litem di fr. 3'000.- (poi effettivamente versata);\nche, successivamente, il patrocinio è stato assunto dall’avv. PA 2, la quale, con scritto 12 luglio 2012 ha interpellato il Pretore chiedendo se poteva a sua volta contare sul versamento di una provisio ad litem, ritenuto che in caso contrario lo scritto medesimo era da considerare quale formale richiesta di AG;\nche con decisione 13 luglio 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 perché in sede di udienza erano emerse sicure disponibilità della famiglia per cui, d’acchito, non pareva esserci alcuno spazio per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio;\nche in data 7 agosto RE 1 ha conferito mandato per la tutela dei suoi interessi all’avv. __________;\nche con scritto 20 agosto 2012 l’avv. PA 2 si è nuovamente rivolta al Pretore, e ha ribadito la richiesta di AG;\nche con decisione 21 agosto 2012 il Pretore ha respinto la domanda di AG di RE 1, per i medesimi argomenti già esposti con la precedente decisione del 13 luglio;\nche con reclamo 29 agosto 2012 PA 2 ha chiesto l’annullamento della menzionata decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione previa assunzione agli atti dell’usuale documentazione;\nche il reclamo non è stato intimato alla controparte;\nconsiderato\nin diritto: che giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;\nche la domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 119, pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad art. 119; Freiburghaus/Afheld in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 11 e 12 ad art. 319, n. 4 ad art. 321; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 119; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321);\nche nel caso concreto la decisione impugnata, intimata il 23 agosto 2012, è pervenuta all’interessata al più presto il 24 agosto 2012, ragione per cui il reclamo qui in esame, datato 29 agosto 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;\nche il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003ZR e rif.);\nche, di conseguenza, legittimato a ricorrere contro la decisione di diniego dell’assistenza giudiziaria è unicamente la parte (Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit. n. 2 ad art 121 CPC; Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010; n. 1 ad art. 121 CPC);\nche, pertanto, alla reclamante facendo difetto la legittimazione a ricorrere, il reclamo è inammissibile;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;\nche nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in fr. 250.-;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nper i quali motivi,\npronuncia\n1. Il reclamo 29 agosto 2012 di PA 2 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 29 agosto 2012 alla controparte):\n|\n|\n-\n-\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}