10'000.-; che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili; che la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo; per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo31 agosto 2012 di RE 1 è respinto. 2. La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto. 3. Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante. 4. Notificazione: