3'000.-; che, comunque, qualora la procedura si rivelasse, a ragion veduta, più semplice del previsto, con la decisione sulle spese (art. 207 CPC) sarà possibile stabilire un importo inferiore all’anticipo richiesto e restituire l’eventuale differenza; che, per i motivi che precedono, il reclamo è respinto; che, per quanto riguarda le spese, la LTG non prevede l’esenzione dal prelievo di oneri processuali per il reclamo dell’art. 103 CPC, né un’eccezione si impone nel caso concreto; che appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;