2'000.-; che con osservazioni 19 settembre 2012 il Pretore ha rilevato che una causa come quella in oggetto si rivela solitamente litigiosa, ponderosa e suscettibile di generare oneri finanche superiori all’importo richiesto e ha evidenziato che detto anticipo rientra nei limiti previsti dalla LTG; che con scritto 1° ottobre 2012 il reclamante ha comunicato di mantenere il gravame; che il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, e impartisce un termine per la sua prestazione (art. 98 CPC);