{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-68_2012-10-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113042&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e74f5020234664548d25f503e8963195"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.10.2012 13.2012.68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di anticipazione di spese"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:04", "Checksum": "4b27efc2231a5ad230ead197b90f55be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.10.2012 13.2012.68\nRegesto:\nReclamo in materia di anticipazione di spese\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire sul reclamo 31 agosto 2012 (reclamo in materia di anticipazione di spese) di\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nRitenuto\nin fatto e in diritto: che con petizione 21 agosto 2012 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di fr. 62'800.- oltre accessori;\nche in data 22 agosto 2012 la Pretura del distretto di Bellinzona ha assegnato all’attore un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 6'300.- quale anticipo delle spese giudiziarie;\nche con reclamo 31 agosto 2012 RE 1 insorge contro la precitata decisione, postulando che l’anticipo richiesto sia ridotto a fr. 2'000.-;\nche con osservazioni 19 settembre 2012 il Pretore ha rilevato che una causa come quella in oggetto si rivela solitamente litigiosa, ponderosa e suscettibile di generare oneri finanche superiori all’importo richiesto e ha evidenziato che detto anticipo rientra nei limiti previsti dalla LTG;\nche con scritto 1° ottobre 2012 il reclamante ha comunicato di mantenere il gravame;\nche il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, e impartisce un termine per la sua prestazione (art. 98 CPC);\nche le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), potendosi censurare l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);\nche nel caso concreto la decisione impugnata, intimata il 22 agosto 2012, è pervenuta all’interessato al più presto il 23 agosto seguente, ragione per cui il reclamo qui in esame, datato 31 agosto 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;\nche le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza – che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) – secondo cui la tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli;\nche nei limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;\nche in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);\nche dando seguito ai dettami degli art. 95 segg. CPC, l’art. 7 LTG prevede degli esborsi forfettari per le decisioni del Pretore nella procedura ordinaria, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa;\nche per valori litigiosi da fr. 50'000.- a fr. 100'000.- è prevista una tassa tra fr. 2'000.- e fr. 8'000.-;\nche la Pretura, a fronte di un valore litigioso di fr. 62'800.- ha fissato l’anticipo delle spese in fr. 6'300.-, importo che rientra nella forchetta prevista dalla tariffa;\nche, nondimeno, a mente del reclamante l’importo è eccessivo, la controversia sottoposta a giudizio essendo di estrema semplicità sicché non sarebbero prevedibili oneri importanti nella fase dibattimentale;\nche, di conseguenza, fissando le spese in fr. 6'300.- il Pretore sarebbe incorso in un eccesso del proprio potere d’apprezzamento;\nche il rispetto del principio della copertura dei costi non è controverso (peraltro in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009: cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, dell’11 maggio 2010);\nche l’importo di fr. 6'300.- può certo apparire elevato, ma rientra comunque nei limiti stabiliti dal legislatore e non si tratta di una somma esorbitante né tale da configurare gli estremi dell’eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento da parte del Pretore, tenuto conto che va considerato anche il possibile impegno che la trattazione della pratica richiede all’autorità giudiziaria sicché, stabilendo l’anticipo così come fatto, si evita il rischio di dover richiedere ulteriori anticipi qualora la procedura dovesse protrarsi e si dovessero tenere più udienze;\nche va pure considerato che, nella commisurazione dell’anticipo delle spese il Pretore ha tenuto conto delle spese giudiziarie della procedura di conciliazione, non prelevate allorquando è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire, spese che, in applicazione dell’art. 5 LTG variano tra un minimo di fr. 500.- e un massimo di fr. 3'000.-;\nche, comunque, qualora la procedura si rivelasse, a ragion veduta, più semplice del previsto, con la decisione sulle spese (art. 207 CPC) sarà possibile stabilire un importo inferiore all’anticipo richiesto e restituire l’eventuale differenza;\nche, per i motivi che precedono, il reclamo è respinto;\nche, per quanto riguarda le spese, la LTG non prevede l’esenzione dal prelievo di oneri processuali per il reclamo dell’art. 103 CPC, né un’eccezione si impone nel caso concreto;"}