400.- e sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti, in solido. Avendo l’attore dovuto inoltrare osservazioni, gli vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 27 agosto 2012 di RE 1, New RE 2 e RE 3 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 400.-, già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: