Visto quanto precede, la decisione del Pretore di ammettere i documenti prodotti dall’attore in data 14 giugno 2012 nel carteggio processuale e di trasmetterli al perito giudiziario per il preventivo dei costi, non costituisce un’errata applicazione del diritto ai sensi dell’art. 320 CPC. La decisione regge pertanto alle critiche dei reclamanti, sicché il reclamo sarebbe da respingere anche nel merito. 5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv.