Se con l’esperimento della perizia vengono, incidentalmente, colmate delle “lacune” della condotta processuale di una parte, meglio è per questa parte, che in definitiva è comunque stata sufficientemente diligente da chiedere l’assunzione della perizia. In altre parole, una prova sana l’altra, ossia la perizia giudiziale sana la carente produzione documentale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, 2000/2004, m. 13 e n. 413 ad art. 247, con riferimenti alla giurisprudenza).