Non si vede, infatti, perché il giudice che, privilegiando la ricerca della verità materiale alla diligenza processuale delle parti, debba esserne impedito nel caso in cui l’iniziativa di chiedere la perizia è partita dalle parti e non d’ufficio da lui (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, 2000/2004, n. 423 ad art. 249, pag. 325-326). Se con l’esperimento della perizia vengono, incidentalmente, colmate delle “lacune” della condotta processuale di una parte, meglio è per questa parte, che in definitiva è comunque stata sufficientemente diligente da chiedere l’assunzione della perizia.