Invece, nella seconda ipotesi varrebbe la regola generale per cui ogni intervento d’ufficio del giudice (in procedimenti attitatori come quello presente) non solo è facoltativo, ma neppure è volto a sanare negligenze processuali delle parti. Il problema non si pone quando la tecnicità e peculiarità dei documenti richiesti dal perito è tale da non potere muovere alla parte interessata alcun rimprovero per non averli prodotti a tempo debito. Ma anche al di fuori di queste ipotesi l’indirizzo giurisprudenziale sembra propendere per la prima scelta, ossia quello della parificazione.