Per quanto riguarda invece la perizia chiesta dalle parti e ammessa dal giudice – come nel caso concreto – il quesito è se adottare il medesimo regime valido per la prova d’ufficio. Nel primo caso la negligenza della parte non costituirebbe più alcuna preclusione alla facoltà del giudice di ammettere le nuove prove ex art. 249 cpv. 2 CPC. Invece, nella seconda ipotesi varrebbe la regola generale per cui ogni intervento d’ufficio del giudice (in procedimenti attitatori come quello presente) non solo è facoltativo, ma neppure è volto a sanare negligenze processuali delle parti.