l’eventuale negligenza processuale della parte interessata non preclude questa facoltà del giudice, né quella di ordinare – sempre d’ufficio – la produzione dei documenti necessari. In sintesi, se il giudice opta per la via “interventista”, allora deve perseguirla fino in fondo e mettere il perito nella condizione di potere svolgere l’incarico, facendo capo ai documenti necessari. Per quanto riguarda invece la perizia chiesta dalle parti e ammessa dal giudice – come nel caso concreto – il quesito è se adottare il medesimo regime valido per la prova d’ufficio.